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Detrazioni 2019

Agenzia delle entrate

Agenzia delle Entrate 

Scheda informativa Agenzia delle Entrate
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, la detrazione, che è pari al 50% per le spese sostenute da gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
l'installazione di pannelli solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Va segnalato che:
dall'1 gennaio 2018 il beneficio sarà del 50%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia
la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo
le spese sostenute prima del 6 giugno 2018 fruivano della detrazione del 50%
è aumentata dal 4 all'8% della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori.
Attenzione: non è più previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni (Dlgs n. 175/2014 - semplificazioni fiscali)

Quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
Attenzione: la detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; c) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro

20/01/2019 commenti (15)

Eco Bonus per il risparmio energetico

Chi può?
fruire del bonus 50% per il risparmio energetico tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione - See more at: http://www. -bonus-65-per-il-risparmio-energetico.
Nota Bene: Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobile merce. Info www.arteabile.it
Quali sono le opere ammesse?
Finestre Persiane, Scuri, Tapparelle, e tutti gli elementi accessori che contribuiscono al miglioramento termico con un apporto oscurante e riduzione di dispersione di calore (valido solo se gli elementi oscuranti sono installati insieme alle nuove finestre.) Finestre da tetto Porte d’ingresso Pareti vetrate esterne Parquet e pavimenti isolanti - Visita in nostro sito http://www.arteabile.it
i nuovi prodotti installati che rispettino i requisiti di trasmittanza termica, espressa in W/m2K,
Requisiti degli immobili?
Unità immobiliari e edifici (o parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività̀ d’impresa o professionale).
Gli edifici devono essere già̀ dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento;
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Il tetto di spesa massimo delle opere detraibili é 60.000€ e sarà accessibile per tutti i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2015
Iva applicabile :
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare come già illustrato per il bonus fiscale 50% per le ristrutturazioni edilizie. LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta (oltre la fine dell’anno per le persone fisiche) é possibile fruire della detrazione anche se non si è in possesso della documentazione finale, poiché́ l’intervento è ancora in corso di realizzazione ed é quindi possibile detrarre le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta inviando all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello da utilizzare e la guida per la compilazione sono reperibili sul sito web dell’agenzia delle entrate).
La comunicazione deve essere presentata in via telematica (anche mediante intermediari abilitati) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. Essa serve a comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più̀ periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Il modello non va presentato se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta e se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce, non sono state sostenute spese

20/01/2019 commenti (0)

Dichiarazione dei redditi e detrazioni fiscali: il commercialista

Dichiarazione dei redditi e detrazioni fiscali: il commercialista
bonus del 50% per ristrutturazione, per mobili: quando se ne ha diritto? Ecco alcuni casi posti dai nostri lettori.

Alle domande in materia di detrazioni fiscali risponde il commercialista, Studio Associato Milano
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Domanda di Rocco. A breve, provvederò alla ristrutturazione del mio appartamento con l'impresa arte abile, l'impresa mi fatto èpresente che posso esufruire delle agevolazione  e, quindi, intendo avvalermi del bonus del 50% sulla ristrutturazione ed dei nuovi mobili, visto che dovrò acquistare una nuova camera da letto, una nuova cucina ed altro. Ho la possibilità, se acquisto entro gennaio, di avere un forte sconto sul prezzo. Domanda ?
Come faccio a dimostrare che l’acquisto di mobili è legato alla ristrutturazione? Visto che per i lavori che dovrò effettuare non c’è la necessità di alcun adempimento amministrativo comunale, come faccio a dimostrare che la ristrutturazione è iniziata prima dell’acquisto dei mobili?
Risposta:
Imprescindibile per ottenere il “bonus mobili” è che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore all’acquisto di mobili ed elettrodomestici; tuttavia è possibile usufruire del suddetto bonus anche nel caso in cui le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. La data di inizio può essere provata da comunicazioni effettuate, per lavori per i quali non sia necessaria alcuna comunicazione, può essere provata anche da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000). Come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Domanda?
La messa a norma degli impianti (elettrici) dà luogo alla detrazione per acquisto mobili?
Risposta:
Per poter usufruire del bonus mobili è necessario che vi sia una ristrutturazione edilizia, o comunque una manutenzione straordinaria o risanamento conservativo dell’immobile, si ritiene pertanto che la semplice messa a norma degli impianti elettrici non costituisca presupposto sufficiente per ottenere il suddetto bonus.

Domanda?
Nel 2015 comincerò a ristrutturare una casa ereditata per un terzo da mia madre. La normativa prevede una detrazione Irpef del 40% (per l’anno 2015) sulle spese sostenute per ristrutturazione con un limite massimo di euro 96.000 €. Per poter usufruire del bonus mobili, che a quanto pare per l’anno 2015 non ci sarà più, cosa potrei iniziare a ristrutturare immediatamente? L’agevolazione fiscale sarà a nome di mio marito (anche se non intestatario del bene) in quanto i pagamenti saranno effettuati a suo nome, è corretto?
Risposta:
Con la legge di stabilità sono state prorogate a tutto il 2015 le agevolazioni per ristrutturazione edilizia, pertanto potrà usufruire del 50% per la ristrutturazione nel limite ovviamente di 96.000 Euro ed anche del bonus mobili anch’esso prorogato al 31/12/2015 con le medesime modalità del 2014. Inoltre il marito, in quanto coniuge convivente, ha diritto ad usufruire delle agevolazioni, ovviamente nel caso in cui provveda lui al pagamento ed effettui i bonifici con le consuete regole stabilite ormai da anni dalla norma agevolativa (in banca si trovano i moduli corretti che vanno compilati con tutti i dati necessari)

09/03/2015 commenti (0)
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